Art. 28
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo III

Art. 28

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In vigore dal 31 mag 1950
Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti. Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse. Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
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