Art. 56
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-56
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Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli atti, il ricorrente e le parti a cui è stato notificato il ricorso possono depositare documenti e deduzioni presso la segreteria della Commissione. Nei successivi quindici giorni, tutti gli interessati possono esaminare tali atti, presentare controdeduzioni ed esibire ulteriori documenti. Autorità come prefetti, procuratori della Repubblica e Ordini di altre sedi possono incaricare i corrispondenti organi della provincia di Roma di visionare gli atti. Inoltre, i professionisti sanitari coinvolti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un delegato munito di apposito mandato speciale.
La norma disciplina le tempistiche e le modalità per il deposito, la consultazione e la replica di atti e documenti tra le parti nell'ambito del procedimento di ricorso.
Si applica al ricorrente, ai destinatari della notifica del ricorso, ai sanitari interessati, nonché a prefetti, procuratori della Repubblica e Consigli dell'Ordine o Collegio.
Un professionista sanitario che ha presentato un ricorso deposita memorie e documenti integrativi in segreteria entro quindici giorni dal termine iniziale. Nei quindici giorni successivi, la controparte interessata accede alla segreteria per esaminare tali documenti e deposita le proprie controdeduzioni scritte. Non potendo recarsi personalmente sul posto, il sanitario nomina un delegato con mandato speciale per consultare gli atti.
Presentazione di documenti e deduzioni entro quindici giorni dalla scadenza del deposito atti; presa di visione, proposizione di controdeduzioni ed esibizione documenti nei successivi quindici giorni; conferimento di mandato speciale per l'eventuale delegato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.