Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 56

In vigore dal 31 mag 1950
Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell' per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni. Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti. Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in segreteria. I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-56

In sintesi

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli atti, il ricorrente e le parti a cui è stato notificato il ricorso possono depositare documenti e deduzioni presso la segreteria della Commissione. Nei successivi quindici giorni, tutti gli interessati possono esaminare tali atti, presentare controdeduzioni ed esibire ulteriori documenti. Autorità come prefetti, procuratori della Repubblica e Ordini di altre sedi possono incaricare i corrispondenti organi della provincia di Roma di visionare gli atti. Inoltre, i professionisti sanitari coinvolti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un delegato munito di apposito mandato speciale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le tempistiche e le modalità per il deposito, la consultazione e la replica di atti e documenti tra le parti nell'ambito del procedimento di ricorso.

A chi si applica

Si applica al ricorrente, ai destinatari della notifica del ricorso, ai sanitari interessati, nonché a prefetti, procuratori della Repubblica e Consigli dell'Ordine o Collegio.

Esempio pratico

Un professionista sanitario che ha presentato un ricorso deposita memorie e documenti integrativi in segreteria entro quindici giorni dal termine iniziale. Nei quindici giorni successivi, la controparte interessata accede alla segreteria per esaminare tali documenti e deposita le proprie controdeduzioni scritte. Non potendo recarsi personalmente sul posto, il sanitario nomina un delegato con mandato speciale per consultare gli atti.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione di documenti e deduzioni entro quindici giorni dalla scadenza del deposito atti; presa di visione, proposizione di controdeduzioni ed esibizione documenti nei successivi quindici giorni; conferimento di mandato speciale per l'eventuale delegato.

Domande frequenti

Entro quali termini è possibile presentare le prime deduzioni e documenti?Possono essere presentati alla segreteria della Commissione entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine previsto per il deposito degli atti.
Cosa possono fare le parti interessate nei successivi quindici giorni?Possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni depositate, proporre a loro volta le proprie controdeduzioni ed esibire nuovi documenti.
I sanitari interessati possono farsi rappresentare per prendere visione degli atti?Sì, i sanitari interessati possono farsi rappresentare avvalendosi di un delegato munito di mandato speciale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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