Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 56

In vigore dal 31 mag 1950
Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell' per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni. Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti. Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in segreteria. I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-56

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