Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 56
56 / 81In vigore dal 31 mag 1950
Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell' per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-56