Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 58
In vigore dal 31 mag 1950
La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente , presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. È in facoltà del presidente di variare l'ordine predetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-58