Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 63

In vigore dal 31 mag 1950
Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima. Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-63

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