Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 54

In vigore dal 31 mag 1950
Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica. Il ricorso previsto dall' è notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica. Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio. Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all'interessato, al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al prefetto e all'Ordine o Collegio. Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell' e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma, del precedente debbono essere depositate presso la segreteria: a) le relata delle notificazioni effettuate; b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato; c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo. Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-54

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Art. 54 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. — Testo vigente | Portale Normativo