Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 54
In vigore dal 31 mag 1950
Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall' è notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all'interessato, al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al prefetto e all'Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell' e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma, del precedente debbono essere depositate presso la segreteria:
a) le relata delle notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo.
Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-54