Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233›Capo V
Art. 71
71 / 81In vigore dal 31 mag 1950
La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.
Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;221#art-rpl-71