Art. 73
Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233Capo V

Art. 73

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In vigore dal 31 mag 1950
Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
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