Capo III

Art. 12

In vigore dal 27 mag 1949
Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attività e rispondono dei loro atti alla Giunta. Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potrà delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-12

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