Capo II

Art. 7

In vigore dal 27 mag 1949
La Giunta delibera con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-7

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