Capo II

Art. 8

In vigore dal 27 mag 1949
La Giunta regionale: a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) predispone il bilancio preventivo; c) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio; d) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione; e) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all', lettera d); f) approva i contratti della Regione; g) delibera in materia di liti attive e passive; h) nomina, colloca al riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali; i) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-8

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