Capo II
Art. 8
In vigore dal 27 mag 1949
La Giunta regionale:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) predispone il bilancio preventivo;
c) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio;
d) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;
e) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all', lettera d);
f) approva i contratti della Regione;
g) delibera in materia di liti attive e passive;
h) nomina, colloca al riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali;
i) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-8