Capo III

Art. 13

In vigore dal 27 mag 1949
Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-13

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