Capo III
Art. 10
In vigore dal 27 mag 1949
In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta, entro quindici giorni dalla data in cui si è prodotta la vacanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-10