Capo III

Art. 11

In vigore dal 22 lug 1956
Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti; b) convoca e presiede la Giunta; c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali; d) firma i titoli di spesa; e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 11, lettere a, c e d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-11

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