Capo III
Art. 11
11 / 63In vigore dal 22 lug 1956
Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti;
b) convoca e presiede la Giunta;
c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali;
d) firma i titoli di spesa;
e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 11, lettere a, c e d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-11