Capo III

Art. 9

In vigore dal 27 mag 1949
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima, convocazione, è sufficiente l'intervento di metà dei componenti del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-9

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