Art. 14
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-14
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La disposizione stabilisce che le comunicazioni destinate al Governo, per le finalità previste dallo Statuto speciale, si considerano perfezionate nel momento in cui l'atto viene recapitato al Rappresentante del Governo nella Regione. L'atto inviato deve consistere in un esemplare certificato conforme direttamente dal Presidente del Consiglio regionale. L'effettiva consegna e l'avvenuto recapito devono risultare da un apposito avviso di ricevimento.
La norma definisce le modalità formali e i criteri di certezza con cui devono essere effettuate e provate le comunicazioni dalla Regione Sardegna al Governo.
Si applica al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna e al Rappresentante del Governo nella Regione per le comunicazioni istituzionali al Governo.
Il Consiglio regionale della Sardegna deve inviare un proprio atto al Governo per i fini indicati dallo Statuto. Il Presidente del Consiglio regionale certifica la conformità dell'esemplare e lo fa recapitare al Rappresentante del Governo, conservando l'avviso di ricevimento come prova della notifica avvenuta.
Obbligo di recapitare l'atto in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale al Rappresentante del Governo nella Regione e di comprovare il recapito tramite avviso di ricevimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.