Capo IV

Art. 17

In vigore dal 27 mag 1949
La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade. Il Bollettino Ufficiale è diviso in tre parti: nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta; nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati. I Fogli degli annunzi legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-17

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