Capo V
Art. 21
In vigore dal 27 mag 1949
Il personale assunto dalla Regione è iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-21