Art. 21
Capo V

Art. 21

21 / 63
In vigore dal 27 mag 1949
Il personale assunto dalla Regione è iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-21