Capo IV
Art. 15
In vigore dal 27 mag 1949
La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:
Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga:
Al testo deve seguire la formula:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-15