Capo IV

Art. 15

In vigore dal 27 mag 1949
La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula: Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga: Al testo deve seguire la formula: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-15

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