Art. 14
Capo IV

Art. 14

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In vigore dal 27 mag 1949
Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all' dello Statuto speciale per la Sardegna s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale, l'avvenuto recapito risulterà da avviso di ricevimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-14