Capo I

Art. 3

In vigore dal 27 mag 1949
Alla prima adunanza del Consiglio regionale è invitato il Rappresentante del Governo. Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: "Giuro". Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento. Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una, copia del verbale è rimasta al Rappresentante del Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-3

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