Capo I

Art. 1

In vigore dal 22 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Visto le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all' dello Statuto predetto; Udito il parere della Consulta regionale sarda; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: . Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre. La convocazione in sessione straordinaria è disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all', secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-1

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