Art. 8
In vigore dal 15 set 1948
Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera, dei deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-8