Art. 5
In vigore dal 15 set 1948
Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-5