Art. 6
In vigore dal 15 set 1948
Non sono eleggibili:
a) i deputati ed i senatori;
b) il capo ed il vice capo della polizia;
c) i capi di Gabinetto dei Ministri;
d) i membri di altri Consigli regionali;
e) i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
f) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto della accettazione della candidatura;
g) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato in servizio nella Regione, nella circoscrizione del loro Comando territoriale;
h) i sindaci dei Comuni della Regione;
i) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle due Province della Regione o da enti, istituti od aziende da esse dipendenti, sovvenzionati o vigilati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende.
Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
Sono del pari ineleggibili coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' e all' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intendendosi riferiti alle Province anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell' predetto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-6