Art. 6

In vigore dal 15 set 1948
Non sono eleggibili: a) i deputati ed i senatori; b) il capo ed il vice capo della polizia; c) i capi di Gabinetto dei Ministri; d) i membri di altri Consigli regionali; e) i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione; f) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto della accettazione della candidatura; g) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato in servizio nella Regione, nella circoscrizione del loro Comando territoriale; h) i sindaci dei Comuni della Regione; i) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle due Province della Regione o da enti, istituti od aziende da esse dipendenti, sovvenzionati o vigilati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende. Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura. Sono del pari ineleggibili coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' e all' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intendendosi riferiti alle Province anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell' predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-6

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