Art. 1
In vigore dal 15 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 93 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
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Il Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
La rappresentanza è proporzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-1