Art. 3
In vigore dal 15 set 1948
Per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, con le modificazioni di cui al presente decreto.
Alle dizioni: Camera dei deputati, deputati, segreteria della Camera dei deputati, usate negli articoli del testo unico sopra citato, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti:
Consiglio regionale, consiglieri regionali, Segreteria provvisoria del Consiglio regionale.
Le attribuzioni della Segreteria provvisoria sono disimpegnate dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale di Trento sino all'insediamento del Consiglio regionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-3