Art. 7

In vigore dal 15 set 1948
L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di ciascun collegio esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Per il collegio di Bolzano uno degli esperti è scelto fra i cittadini di lingua tedesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-7

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