Art. 12

In vigore dal 15 set 1948
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-12

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