Art. 13
In vigore dal 15 set 1948
Il consigliere regionale eletto nei due collegi deve dichiarare alla presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, s'intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-13