Art. 14
In vigore dal 15 set 1948
Per la elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni dell' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-14