Art. 16
In vigore dal 15 set 1948
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 17. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-16