Art. 11

In vigore dal 15 set 1948
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, viene redatto in duplice esemplare, il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente. Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-11

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Art. 11 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali del Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo