Art. 11
In vigore dal 15 set 1948
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, viene redatto in duplice esemplare, il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.
Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-11