Art. 15
In vigore dal 15 set 1948
Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige sono a carico dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-15