Art. 15

In vigore dal 15 set 1948
Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige sono a carico dello Stato. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-15

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