Art. 10

In vigore dal 15 set 1948
Il Tribunale costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'; procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza, del cancelliere, alle operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26; 2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato. La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista. Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista, che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-09-13;1155#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo