Art. 2

In vigore dal 15 set 1948
Il territorio della Regione "Trentino-Alto Adige" è ripartito in due collegi corrispondenti all'attuale circoscrizione delle province di Trento e di Bolzano. Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito, in ragione di un consigliere per ogni 15.000 abitanti, o frazione superiore a 7500, calcolati al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, come dalla tabella allegata al presente decreto e vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I consiglieri regionali eletti in ciascuna provincia costituiscono il Consiglio provinciale a norma dell'art. 42, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
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