Art. 4

In vigore dal 15 set 1948
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali. I sindaci dei Comuni della Regione daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.
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