Art. 19

In vigore dal 12 giu 1948
Nel primo comma dell'art. 36 le parole "al successivo art. 39" sono sostituite con "ai precedente ". Il n. 5 dei secondo comma dello stesso articolo è costituito dal seguente: "5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-19

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