Art. 22

In vigore dal 12 giu 1948
L'art. 44 è sostituito dal seguente: "La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a 100 milioni mediante la utilizzazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti alla chiusura del conto consuntivo. Sul rimanente 50% una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie e altra quota quale contributo della Società alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti. L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposti all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-22

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