Art. 25

In vigore dal 12 giu 1948
Dopo l'art. 46 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 46- bis. - Gli iscritti ordinari alla Società da almeno cinque anni, i quali siano autori, ovvero editori, ovvero concessionari di diritti di rappresentazione, ovvero produttori cinematografici, che ne facciano domanda, e che siano già in possesso degli altri particolari requisiti richiesti dalle norme regolamentari, potranno acquistare la qualifica di "soci". La discriminazione fra soci e iscritti ordinari avrà giuridica rilevanza unicamente agli effetti della nomina dei membri delle Commissioni di sezione, a sensi del secondo comma dell'art. 46-quater, e per quanto riguarda la Cassa di previdenza dei soci, di cui all'art. 48-bis. Tutte le norme di questo statuto, che riguardano gli iscritti ordinari, si applicheranno anche ai soci". "Art. 46-ter. - Le norme regolamentari che determineranno i requisiti particolari richiesti per ottenere la qualifica di socio saranno emanate dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale e sentita l'Assemblea delle commissioni di sezione riunite". "Art. 46-quater. - Il primo elenco dei soci sarà compilato dalle varie Commissioni di sezione competenti e sarà pubblicato, a cura della, Direzione generale, nel bollettino ufficiale della Società. Gli eventuali reclami dovranno essere proposti al Consiglio di amministrazione entro il termine di un mese da detta pubblicazione. Il Consiglio di amministrazione pronuncerà in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale. Entro otto mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei soci, si dovrà procedere alla ricostituzione delle Commissioni di sezione, mediante nomina dei membri delle Commissioni da parte dei soci appartenenti alle varie categorie, con separate votazioni. Tutti i membri delle Commissioni dovranno essere soci. La procedura per tali nomine sarà stabilita da norme regolamentari". "Art. 46-quinquies. - Nel momento in cui entreranno in vigore le nuove norme per la nomina dei membri delle Commissioni di sezione, cesseranno di avere effetto le disposizioni contenute nel secondo comma dell' e nell'art. 29-bis".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-25

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