Art. 24

In vigore dal 12 giu 1948
Il primo comma dell'art. 46 è sostituito dai seguente: "Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti. Quattro dei revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Corte del conti, uno dal Ministro per il tesoro, e due dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite. A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti",
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo