Art. 24
In vigore dal 12 giu 1948
Il primo comma dell'art. 46 è sostituito dai seguente:
"Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti.
Quattro dei revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Corte del conti, uno dal Ministro per il tesoro, e due dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite. A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti",
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-24