Art. 27
In vigore dal 12 giu 1948
Dopo l'art. 48 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 48-bis. - La Società, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione delle presenti modificazioni allo statuto sociale, provvederà alla costituzione, ai sensi delle vigenti leggi, di una "Cassa di previdenza dei soci della Società italiana degli autori ed editori", che dovrà avere propria gestione e propria regolamentazione.
Lo statuto della Cassa stabilirà, tra l'altro, i particolari requisiti che dovranno avere i soci per la loro iscrizione alla Cassa stessa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-27