Art. 23
In vigore dal 12 giu 1948
Il secondo comma dell'art. 45 è sostituito dal seguente:
"Il bilancio preventivo è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce".
Il quarto comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:
"Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo la loro approvazione, alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, con una relazione del presidente della Società, alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-23