Art. 18

In vigore dal 12 giu 1948
L'art. 34 è sostituito dal seguente: "Il presidente della Società e i componenti degli organi collegiali, non nominati in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-18

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