Art. 14
In vigore dal 12 giu 1948
Dopo l'art. 29 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 29-bis. - Le Associazioni di tutela di interessi di categoria che intendono partecipare alle designazioni di cui all' debbono notificare tempestivamente alla Presidenza della Società la loro costituzione e ogni elemento utile di giudizio, soprattutto per accertare che non si tratti di associazioni costituite esclusivamente a tal fine.
Presso la Presidenza è costituito un pubblico registro per la registrazione delle associazioni suddette.
Qualora, per una stessa categoria professionale, vi siano più associazioni di categorie, e queste, nel periodo di tempo prescritto, non abbiano raggiunto un accordo tra di loro, il membro o i membri mancanti della Commissione o delle Commissioni vengono designati, scegliendoli nelle liste presentate dalle associazioni suddette, dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite nella sua prima adunanza rispettivamente, per i membri autori mancanti dai membri autori già nominati, e pei membri editori, concessionari o produttori mancanti, dai membri editori concessionari e produttori già nominati".
"Art. 29-ter. - L'Assemblea delle commissioni di sezione riunite è composta dei membri delle Commissioni di sezione.
L'assemblea:
a) approva il conto consuntivo redatto dal Consiglio di amministrazione;
b) designa il presidente della Società
c) nomina i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e della Consulta legale;
d) determina il compenso dei membri del Consiglio e del Collegio dei revisori, e le indennità per i membri della consulta legale;
e) approva il regolamento generale della Società, sottopostole dal Consiglio di amministrazione, ed esamina a le proposte di modifica allo statuto, redatte dal Consiglio di amministrazione, per la trasmissione agli organi statali competenti;
f) approva, su proposta del Consiglio, l'assunzione di servizi per conto dello Stato e di enti pubblici o privati ovvero di singoli.
Il segretario del Consiglio di amministrazione funge da segretario dell'Assemblea".
"Art. 29- quater - L'assemblea delle commissioni di sezione riunite è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del conto consuntivo.
L'Assemblea viene convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri autori e di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.
Le votazioni in seno all'Assemblea per la nomina dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, rifinendosi i membri autori delle diverse categorie, per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori, concessionari e produttori.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta ad eccezione di quella relativa alla designazione del presidente della Società, per cui occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione tale designazione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-14