Art. 16

In vigore dal 12 giu 1948
L'art. 32 è sostituito dal seguente: "Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge, e avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è costituito in seno alla Consulta legale, ed è composto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal Consiglio di amministrazione, e del consigliere gia ridico che ha anche funzioni di segretario".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-16

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