Art. 13

In vigore dal 12 giu 1948
Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell' sono soppressi. Nel quarto comma dello stesso articolo sono soppresse le parole "collaborando a tal fine con le associazioni sindacali competenti".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-13

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