Art. 13
In vigore dal 12 giu 1948
Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell' sono soppressi.
Nel quarto comma dello stesso articolo sono soppresse le parole "collaborando a tal fine con le associazioni sindacali competenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-13