Art. 8

In vigore dal 12 giu 1948
L' è sostituito dal seguente; "Sono organi della Società: il presidente; il Consiglio di amministrazione; le Commissioni di sezione; l'Assemblea delle commissioni di sezione riunite la Consulta legale; la Commissione dei ricorsi; il direttore generale; il consigliere giuridico".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-8

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