Art. 8
In vigore dal 12 giu 1948
L' è sostituito dal seguente;
"Sono organi della Società:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
le Commissioni di sezione;
l'Assemblea delle commissioni di sezione riunite la Consulta legale;
la Commissione dei ricorsi;
il direttore generale;
il consigliere giuridico".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-8